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Imu – Tasi 2019: scadenze e pagamenti

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Imu – Tasi 2019

Imu – Tasi del 2019  il termine ultimo per il versamento dell’acconto lunedì (18 giugno) in quanto il (16 giugno) cade di sabato.

Scadenze Imu – Tasi 2019

Nel 2019 la scadenza 18 giugno.L’acconto è del 50% mentre l’aliquota è quella valida nel 2018. Si può  anche versare l’intero importo. Il saldo di dicembre sarà del 50% con le nuove aliquote del 2019.

Imu 2019 la normativa attuale

Per quanto riguarda l’Imposta sui servizi municipali, l’Imu, viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle seguenti categorie catastali:

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

in questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%

come già detto  le aliquote  restano confermate quelle del 2018 i sindaci possono di ridurre le percentuali  ma  non aumentarle.

Si ricorda che si considera abitazione principale l’immobile utilizzato come  la possibilità dimora del possessore e del proprio nucleo familiare.

Una delle condizioni principali  che è vi risiedano anagraficamente.

I componenti del nucleo familiare che vivono in appartamenti differenti, anche nello stesso comune solo uno avrà  diritto  all’esenzione.

L’esenzione inoltre si applica per entrambi gli immobili se i coniugi hanno stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi.

La Tasi 2019 prima casa

Dal primo gennaio 2016 non è dovuta per gli immobili destinati ad abitazione principale dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali Abitazioni di tipo signorile:

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Se i nel componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti anche per la Tasi  solo uno avrà pero’ diritto all’esenzione.

Sono anche esenti dal pagamento le pertinenze dell’abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote dello scorso anno e maggiorale  del  (+0,8%).

Imu - Tasi

La Tasi 2019 seconda casa

Per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato una aliquota pari allo zero, la Tasi non si paga.

In ogni caso, la regola generale è che Imu e Tasi, insieme, non possono superare l’aliquota massima del 10,6 per mille. Se il Comune ha applicato l’aliquota Imu massima, allora non si paga la Tasi. Negli altri casi la Tasi sulla seconda casa va sempre pagata.

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L’esenzioni Imu 2019

Vi sono dei casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e quindi non deve pagare l’ Imu.
Alcuni casi sono previsti dalla legge altri possono essere su disposizione dei comuni.

Imu Prevista dai Comuni 

l’ immobile posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata.

Imu Prevista dalla legge

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture.

casa coniugale assegnata all’ ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  del matrimonio.

Se si tratta di un unico immobile, iscritto ( iscrivibile in Catasto )  non affittato che sia posseduto dal personale in servizio alle Forze armate o alle Forze di polizia .

Casi in cui si è esenti

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; appartenente alla carriera prefettizia  per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;                                                                                                                                                                            posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)  pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

La legge inoltre prevede casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento quindi l’ Imu non si paga nei casi di:

– le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà ed indivise.

– le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del  personale della  carriera prefettizia non concesso in locazione.

– la casa assegnata al coniuge in caso di separazione.

– la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Paese dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile  che    non risulta né locato né utilizzato  in comodato d’uso.

-unità immobiliare, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.

Per l’ abitazione principale, che poteva essere disposta dal comune, nel caso di unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore)  è stata abolita con la Legge di stabilità 2016. E’  stata disposta la riduzione della base imponibile del 50%.

 

 

 

 

 

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